Ultima modifica: 25 Settembre 2022
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Incompatibilità/possibilità per il personale di svolgere altra attività lavorativa

Attività compatibili e non compatibili per i pubblici dipendenti

Si rammenta che in base al D.Lgs 297/1994, art. 408 comma 15,  che regola l’esercizio della libera professione, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Chi invece intende richiedere l’autorizzazione a svolgere la libera professione o attività autonoma di prestazione d’opera purché NON DI TIPO COMMERCIALE è invitato a compilare il modello A.

Il personale a tempo pieno  (o part time con orario oltre il 50% di quello previsto) non può svolgere altra attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto (pubblico o privato) in forma continuativa e vincolata al rispetto di determinati orari.

Il personale a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell’orario previsto può svolgere detta attività previa specifica richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico (mod B).