Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.
In allegato indicazioni e modelli per eventuali richieste.
Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.
Si ricorda a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).
Ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:
• esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
• accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
• accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).
A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.
Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.
Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.
Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:
• a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell’attività svolta;
• a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente;
Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta:
• anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
• prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
• All’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.
L’incompatibilità
Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Riferimenti legislativi
• art. 53 del D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 che riprende le disposizioni contenute nel Decreto L.vo n. 3 del 10 gennaio 1957
• art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro)
• art. 1, comma 58 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione)
• art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al comma 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).
Quattro tipologie di attività
1. Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:
• le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione…;
• le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
• le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
• l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
• la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
• tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
• la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;
• la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
• l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
• gli incarichi presso le commissioni tributarie;
• gli incarichi come revisore contabile.
2. Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:
• l’esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi);
• le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata sono:
• la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
3. Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:
• le attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
4. Attività comunque incompatibili:
• l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l’impiego alle dipendenze di privati;
• l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
• l’attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.
Cordiali saluti
Si allega:
• Mod.-A-richiesta-autorizzazione-libera-professione.pdf
• Mod.-B-autorizzazione a svolgere altre attività.pdf
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Lugani