Ultima modifica: 23 Ottobre 2023
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Fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche

Fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche.

Vista la nota dell’A.T. Milano n. 17348 del 18/10/2023, si comunica al personale in indirizzo che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla L. n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Infatti, come previsto dalle suddette norme, per tutto il personale il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Per il personale Docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/06, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere dalla richista da parte degli interessati.

Pertanto tutto il personale a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.