Divieto di fumo
In base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.
Circolare n° 93 del 21/03/2018
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica.
Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
- All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
- E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:
- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell’Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’Istituto.
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e ai visitatori eventuali.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.
I referenti di plesso sono pregati di esporre i cartelli allegati alla presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile all’esterno.
Si ringrazia per la collaborazione.