Criteri Generali per la definizione del Voto di Ammissione all’esame di Stato nella Scuola Secondaria Di Primo Grado
Criteri Generali per la definizione del Voto di Ammissione all’esame di Stato nella Scuola Secondaria Di Primo Grado deliberati dal Collegio dei Docenti.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi dal consiglio di classe – nel corso di una seduta a ciò dedicata – considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.
Criteri Generali per la definizione del Voto di Ammissione all’esame di Stato nella Scuola Secondaria Di Primo Grado
I criteri per la definizione del voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal collegio dei docenti, durante la seduta del 16 maggio 2023, sono i seguenti:
- la media dei voti di tutte le discipline del pentamestre di classe prima;
- la media dei voti di tutte le discipline del pentamestre di classe seconda;
- la media dei voti di tutte le discipline del trimestre e del pentamestre di classe terza;
- la media dei quattro voti di cui ai punti 1., 2. e 3.
La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, tenendo in considerazione i seguenti, ulteriori criteri:
- La situazione di partenza e i progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio;
- L’impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
- L’atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell’offerta formativa pianificata dall’istituzione scolastica;
- Il percorso di responsabilità sociale, scolastica e cittadinanza attiva.