Ultima modifica: 9 Marzo 2023
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Privacy e alcune questioni legate all’utilizzo delle foto/video scattate dai docenti agli alunni durante momenti di vita scolastica

Privacy e alcune questioni legate all’utilizzo delle foto/video scattate dai docenti agli alunni durante momenti di vita scolastica.

Il D.L. n. 139/2021, convertito in legge n. 205/2021 prevede che la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (tale l’insegnamento), a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da legge o regolamento o da atto organizzativo interno (leggasi, ad esempio, progetto PTOF) nell’esercizio di pubbliche funzioni.

Ovviamente si intende per:

  1. a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato;
  2. b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.Di conseguenza si ritiene che la pubblicazione di fotografie da parte della scuola – su cartelloni, sul registro elettronico, su supporto digitale, su quaderno degli alunni – possa essere ritenuta legittima solo previa informativa sulle finalità del trattamento, all’interno della quale sia inoltre specificato – allorché le immagini vengano distribuite tra i genitori ad esempio su supporto digitale – che le stesse sono dirette all’uso personale delle famiglie e non possono essere pubblicate (dai genitori che le ricevono) senza il consenso degli altri.

Resta esclusa, in quanto non contemplata in alcun documento, la possibilità di inviare foto/video di tutti gli alunni al solo rappresentante di classe.

Infatti, se la pubblicazione è connessa alle funzioni istituzionali della scuola e – prima ancora – trova la sua base giuridica in un atto amministrativo generale (come il PTOF) e sia stata fornita adeguata informativa sul trattamento agli interessati, non è necessario il consenso dei genitori dei minori proprio in virtù dell’attuale disposto dell’art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003.

Ovviamente in questi casi risulta preliminare alla stessa informativa, proprio al fine di evitare qualsiasi successivo contenzioso con le famiglie, condividere l’iniziativa con le stesse, all’interno degli organi collegiali in cui sono rappresentate (consiglio di intersezione, consiglio di interclasse, consiglio di classe) e poi singolarmente, chiedendo loro di indicare se vi sono ragioni che ostano alla pubblicazione delle immagini dei loro figli.

In definitiva, si consiglia, oltreché di rispettare le condizioni anzidette (inserimento nel PTOF dell’attività progettuale, condivisione dell’attività con i genitori, informativa), di valutare – se proprio si desidera dar luogo a questo tipo di condivisione – il mezzo che consenta di minimizzare il trattamento. In sostanza, minimizzare significa far girare/diffondere il meno possibile foto e immagini.

Si confida nella collaborazioni di tutti.