Esame di Stato I ciclo a.s. 2020/2021
Modalità di svolgimento esame di Stato anno scolastico 2020/2021
Ai docenti delle classi terze scuola secondaria di I grado “Vivaldi”.
Oggetto: Esami di Stato I ciclo a.s. 2020/2021
Come precedentemente comunicato, in data 3 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza ministeriale 52 che regola lo svolgimento dell’esame finale di primo ciclo.
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 (verrà successivamente pubblicato il calendario che stiamo concordando con le scuole con cui abbiamo docenti a scavalco).
L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno.
Per gli alunni con DSA, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP.
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un percorso condiviso che consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso.
Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. Le prove Invalsi saranno somministrate in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consentirà ma non rappresenteranno requisito di ammissione all’esame di Stato. Le prove si rendono necessarie ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate.
L’art. 9 dell’O.M. lascia in carico ai dirigenti scolastici, o ai presidenti di commissione, in base al momento in cui dovesse manifestarsi l’esigenza, di adottare la modalità sincrona per lo svolgimento dell’esame nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedessero. Tale modalità è prevista anche per le situazioni di fragilità che potrebbero caratterizzare sia gli allievi sia i docenti.
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe che attribuirà un voto di ammissione. Con riferimento alla necessità di aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame.