Ultima modifica: 24 Marzo 2019
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Obblighi del personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale

A tutti i docenti dell’IC

 Oggetto: Obblighi del personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale

Si porta a conoscenza che la Corte di Cassazione – sezione lavoro – con ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 ha stabilito che il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.

Il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e, quanto alle attività collegiali, solo quelle previste dall’art. 42, comma 3, lettera B, ossia la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento.

Per questo anno scolastico, che ormai volge al termine, rimangono confermati i piani delle attività individuali (con riduzione proporzionale delle attività lettera A e letteraB) presentati a ottobre.

Si avvisa che dal prossimo anno scolastico 2019/2020 anche i docenti part time dovranno partecipare a TUTTE le attività collegiali previste dalla lettera A) (collegi docenti, distribuzione schede, colloqui con le famiglie, incontri di programmazione, ecc) mentre verrà effettuata una riduzione relativamente alle attività previste dalla lettera B). Solo i docenti in servizio su più scuole presenteranno un piano delle attività in cui indicheranno, anche per la lettera  A), i giorni in cui saranno presenti nell’una e nell’altra scuola fino a un massimo di 40 ore totali.

Si fa presente, e questo vale per tutti, part time e full time, che le ore funzionali all’insegnamento rappresentano un obbligo di servizio equiparato al servizio in classe e non un optional.

Pertanto chiedere di essere “esonerati” dalle riunioni per motivi che non siano validi e documentati o, peggio, non presentarsi alle stesse senza alcun preavviso, equivale in tutto e per tutto ad una violazione dell’obbligo di servizio sanzionabile ai sensi di legge.

Si allega ordinanza della Corte di Cassazione n. 7320 del 14/03/2019 sia in formato originale sia in formato accessibile